Informazioni sui rischi biologici
e sulle precauzioni nell'assistenza per evitare la trasmissione
di agenti patogeni
Nelle situazioni di emergenza il datore di lavoro, al fine di proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori dalle conseguenze di incidenti o di emergenze derivanti dalla presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro, deve predisporre procedure di intervento adeguate da attuarsi al verificarsi di tali eventi. Tali misure comprendono esercitazioni di sicurezza da effettuarsi a intervalli connessi alla tipologia di lavorazione e la messa a disposizione di appropriati mezzi di primo soccorso.1
Si sottolinea che il datore di lavoro adotta urgentemente tali misure di emergenza e premesso che nel caso di incidenti o di emergenza i soggetti non protetti devono immediatamente abbandonare la zona interessata, ai lavoratori cui è consentito operare nell’area in cui vi è presenza di agenti chimici pericolosi sono forniti idonei indumenti protettivi, dispositivi di protezione individuale ed attrezzature di intervento che devono essere utilizzate sino a quando persiste la situazione di emergenza. Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per approntare sistemi d’allarme e altri sistemi di comunicazione necessari per segnalare tempestivamente l’incidente o l’emergenza. Le misure di emergenza devono essere contenute nel piano previsto dal D.M. 11/03/1998. In particolare, nel piano devono essere inserite accurate informazioni preliminari sulle attività che impiegano agenti chimici pericolosi, sulle misure per l’identificazione dei rischi, sulle precauzioni e sulle procedure da adottare, in modo tale che servizi individuati per la gestione dell’emergenze possano mettere a punto le proprie procedure e le proprie misure precauzionali.1
Il protocollo sanitario per i lavoratori esposti ad agenti chimici per i quali è prevista la sorveglianza sanitaria, predisposto dal medico competente, deve tenere conto degli indirizzi scientifici più avanzati (Art 25, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) quali, ad esempio – ove disponibili - i dati epidemiologici forniti da organismi scientifici riconosciuti a livello internazionale o provenienti da letteratura scientifica validata e aggiornata ed essere definito anche in base a:1
Le nuove SDS, previste dal Regolamento (UE) n. 453/2010, contengono, come già evidenziato, elementi di rilievo per le valutazioni che il medico competente, secondo quanto sopra specificato in ordine ai contenuti del protocollo sanitario, deve effettuare nel corso della sorveglianza sanitaria, anche per definire i contenuti dei protocolli sanitari. I suddetti elementi sono reperibili nella SDS alle sezioni dedicate:1
L’applicazione dei nuovi criteri di classificazione previsti dal CLP (Classification Labelling Packaging), in alcuni casi più restrittivi della normativa precedente, potrebbe richiedere un aggiornamento della platea di lavoratori esposti.1
1. Criteri e strumenti per la valutazione e la gestione del rischio chimico negli ambienti di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. (Titolo IX, Capo I “Protezione da Agenti Chimici” e Capo II “Protezione da Agenti Cancerogeni e Mutageni”), alla luce delle ricadute del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (Registration Evaluation Authorisation Restriction of Chemicals - REACH), del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (Classification Labelling Packaging - CLP) e del Regolamento (UE) n. 453/2010 (recante modifiche all'Allegato II del Regolamento CE 1907/2006 e concernente le disposizioni sulle schede di dati di sicurezza).
Un servizio di informazione offerto agli operatori sanitari da Becton Dickinson