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CONSEGUENZE DELL'ESPOSIZIONE OCCUPAZIONALE

RISCHIO CHIMICO

Nelle situazioni di emergenza il datore di lavoro, al fine di proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori dalle conseguenze di incidenti o di emergenze derivanti dalla presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro, deve predisporre procedure di intervento adeguate da attuarsi al verificarsi di tali eventi. Tali misure comprendono esercitazioni di sicurezza da effettuarsi a intervalli connessi alla tipologia di lavorazione e la messa a disposizione di appropriati mezzi di primo soccorso.1
Si sottolinea che il datore di lavoro adotta urgentemente tali misure di emergenza e premesso che nel caso di incidenti o di emergenza i soggetti non protetti devono immediatamente abbandonare la zona interessata, ai lavoratori cui è consentito operare nell’area in cui vi è presenza di agenti chimici pericolosi sono forniti idonei indumenti protettivi, dispositivi di protezione individuale ed attrezzature di intervento che devono essere utilizzate sino a quando persiste la situazione di emergenza. Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per approntare sistemi d’allarme e altri sistemi di comunicazione necessari per segnalare tempestivamente l’incidente o l’emergenza. Le misure di emergenza devono essere contenute nel piano previsto dal D.M. 11/03/1998. In particolare, nel piano devono essere inserite accurate informazioni preliminari sulle attività che impiegano agenti chimici pericolosi, sulle misure per l’identificazione dei rischi, sulle precauzioni e sulle procedure da adottare, in modo tale che servizi individuati per la gestione dell’emergenze possano mettere a punto le proprie procedure e le proprie misure precauzionali.1

Il protocollo sanitario per i lavoratori esposti ad agenti chimici per i quali è prevista la sorveglianza sanitaria, predisposto dal medico competente, deve tenere conto degli indirizzi scientifici più avanzati (Art 25, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) quali, ad esempio – ove disponibili - i dati epidemiologici forniti da organismi scientifici riconosciuti a livello internazionale o provenienti da letteratura scientifica validata e aggiornata ed essere definito anche in base a:1

  • possibili effetti dannosi, anche sinergici, delle diverse sostanze presenti sul luogo di lavoro desumibili anche dall’esame di SDS (strumenti per la valutazione del rischio chimico) delle sostanze presenti nell'attività lavorativa;
  • presenza di rischi concomitanti nell'attività/luoghi di lavoro;
  • insieme delle condizioni di esposizione, delle attività svolte e delle caratteristiche dei luoghi di lavoro in cui esse vengono svolte;
  • esposizione in termini di durata ed intensità.

Le nuove SDS, previste dal Regolamento (UE) n. 453/2010, contengono, come già evidenziato, elementi di rilievo per le valutazioni che il medico competente, secondo quanto sopra specificato in ordine ai contenuti del protocollo sanitario, deve effettuare nel corso della sorveglianza sanitaria, anche per definire i contenuti dei protocolli sanitari. I suddetti elementi sono reperibili nella SDS alle sezioni dedicate:1

  • 1) alle informazioni tossicologiche per sostanze e miscele (sezione 11): effetti acuti, cronici, a lungo termine, interattivi, sintomi connessi alle caratteristiche fisiche, chimiche e tossicologiche, vie di esposizione (inalatoria e cutanea). Nella stessa sezione è segnalata l’eventuale assenza di dati specifici;
  • 2) al controllo dell'esposizione (sezione 8): valori di esposizione professionale, valori limiti biologici, indicatori di tossicità cronica (NOAEL e LOAEL), misure necessarie per la gestione dei rischi.

L’applicazione dei nuovi criteri di classificazione previsti dal CLP (Classification Labelling Packaging), in alcuni casi più restrittivi della normativa precedente, potrebbe richiedere un aggiornamento della platea di lavoratori esposti.1


1. Criteri e strumenti per la valutazione e la gestione del rischio chimico negli ambienti di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. (Titolo IX, Capo I “Protezione da Agenti Chimici” e Capo II “Protezione da Agenti Cancerogeni e Mutageni”), alla luce delle ricadute del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (Registration Evaluation Authorisation Restriction of Chemicals - REACH), del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (Classification Labelling Packaging - CLP) e del Regolamento (UE) n. 453/2010 (recante modifiche all'Allegato II del Regolamento CE 1907/2006 e concernente le disposizioni sulle schede di dati di sicurezza).

RISCHIO CHIMICO

Il personale sanitario è soggetto al rischio chimico in relazione non solo all'utilizzo di sostanze chimiche (ad esempio detergenti, disinfettanti, sterilizzanti, ...), ma anche alla preparazione e somministrazione di farmaci (farmaci antibiotici, antiblastici/antitumorali).

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CORRETTO UTILIZZO DEI DISPOSITIVI

La direttiva 2010/32/UE pur fornendo una serie di definizioni non chiarisce cosa sidebba intendere per "dispositivo con meccanismo di protezione".
La Regione Emilia-Romagna recepisce i criteri pubblicati fissati da varie Agenzie Internazionali Regolatorie.

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SICUREZZA DI TAGLIENTI E PUNGENTI PER L'OPERATORE SANITARIO

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