Informazioni sui rischi biologici
e sulle precauzioni nell'assistenza per evitare la trasmissione
di agenti patogeni
D.LGS. 19 FEBBRAIO 2014
Tale decreto recepisce la Direttiva 2010/32/UE inserendo nel D.lgs 81/2009 un titolo X-bis rubricato:
«Protezione delle ferite da taglio e da punta nel settore ospedaliero e sanitario»
Il Decreto si compone di sei articoli (da 286bis a 286-septies) che riprendono il contenuto dell'accordo quadro attuato con la Direttiva 2010/32/UE.
Articolo 286-ter precisa che per «misure di prevenzione specifiche» debbano intendersi le «misure adottate per prevenire le ferite e la trasmissione di infezioni... incluso l'impiego di attrezzature ritenute tecnicamente più sicure in relazione ai rischi e ai metodi di smaltimento dei dispositivi medici taglienti, quali i dispositivi medici taglienti dotati di meccanismo di protezione e di sicurezza, in grado di proteggere le mani dell'operatore durante e al termine della procedure per la quale il dispositivo stesso è utilizzato e di assicurare un'azione protettiva permanente nelle fasi di raccolta e smaltimento definitivo».
L'art 286-quinquies, riguardo la Valutazione dei rischi, sancisce l'obbligo del datore di lavoro di garantire che la stessa includa la determinazione del livello di rischio espositivo a malattie che possono essere contratte in relazione alle modalità lavorative, in maniera da coprire tutte le situazioni di rischio che comportano ferite e contatto con sangue o altro potenziale veicolo di infezione.
L'art. 286-sexies pone a carico dello stesso datore di lavoro l'effettuazione di formazione in ordine a:
Un servizio di informazione offerto agli operatori sanitari da Becton Dickinson