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D.LGS 81/08

ASPETTI NORMATIVI

Il Decreto Legislativo 81/2008, noto come “TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO”, affronta ambiti ripresi poi dalla Direttiva 2010/32/EU: l’Art. 15 individua tra le misure generali di tutela “l’eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico” e la “sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso”.
Nell’Articolo 272 si richiede che “in tutte le attività per le quali la valutazione evidenzia rischi per la salute dei lavoratori il datore di lavoro attua misure tecniche, organizzative e procedurali, per evitare ogni esposizione degli stessi ad agenti biologici” ed in particolare “progetta adeguatamente i processi lavorativi, anche attraverso l’uso di dispositivi di sicurezza atti a proteggere dall’esposizione accidentale ad agenti biologici”.

È in ottemperanza a questi disposti di legge che anche in Italia diverse strutture sanitarie, essenzialmente pubbliche, hanno già introdotto tali dispositivi “in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico”, completando la loro strategia preventiva.

È doveroso, però, evidenziare che la sola introduzione dei NPDs non è sufficiente a garantire una riduzione efficace del tasso di incidenti in ambito sanitario: sullo stesso livello di importanza si collocano l’addestramento e la formazione adeguata del personale sanitario che adopera tali dispositivi.

Difatti, sempre nel D.Lgs 81/2008 e s.m.i., l’Art. 2 definisce il concetto di “addestramento” come “complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale e le procedure di lavoro”.

I contenuti della Direttiva 2010/32/UE sono stati recepiti dalla nostra legislazione con il D.Lgs 19/2014, in continuità con la normativa già esistente, che ribadisce la necessità di divulgare i contenuti in tutte le strutture sanitarie e supportarli attraverso un adeguato programma di implementazione che dovrà comprendere tutti gli attori dell’Assistenza Sanitaria, fra cui i Direttori Generali, i policy maker delle Strutture sanitarie e i lavoratori direttamente coinvolti. Il percorso successivo, cioè quello dell’applicazione, dovrà essere governato con attenzione. È imprescindibile, infatti, considerare anche l’impatto sul budget che l’introduzione dei NPDs potrebbe comportare: è argomento indubbiamente rilevante nell’attuale situazione economica. Al contempo, però, si deve tener conto anche dei costi (gestionali, assicurativi, risarcitori…) degli infortuni causati dall’impiego dei DM convenzionali.

Oltre al problema dei costi, potrebbero sussistere criticità nella scelta del dispositivo adatto alla procedura considerata e della strategia migliore da adottare per la sua introduzione nell’utilizzo. Per quanto riguarda tale scelta è essenziale che la definizione di “dispositivo incorporante meccanismi di protezione” non si presti ad ambiguità: a tal proposito numerose agenzie internazionali (FDA, OSHA – US, CDC – NIOSH, GERES, NHS e ISO) hanno fissato alcuni importanti criteri guida per la corretta definizione e valutazione di un NPD.

RISCHIO CHIMICO

Il personale sanitario è soggetto al rischio chimico in relazione non solo all'utilizzo di sostanze chimiche (ad esempio detergenti, disinfettanti, sterilizzanti, ...), ma anche alla preparazione e somministrazione di farmaci (farmaci antibiotici, antiblastici/antitumorali).

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CORRETTO UTILIZZO DEI DISPOSITIVI

La direttiva 2010/32/UE pur fornendo una serie di definizioni non chiarisce cosa sidebba intendere per "dispositivo con meccanismo di protezione".
La Regione Emilia-Romagna recepisce i criteri pubblicati fissati da varie Agenzie Internazionali Regolatorie.

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SICUREZZA DI TAGLIENTI E PUNGENTI PER L'OPERATORE SANITARIO

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