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LA DIRETTIVA EUROPEA 2010/32/UE

ASPETTI NORMATIVI

La direttiva 2010/32/UE attua l’accordo stipulato, il 17 luglio 2009 a Brussels, tra HOSPEEM (European Hospital and Health Care Employers’ Association – www.hospeem.eu ) e EPSU (European Federation of Public Service Unions – www.epsu.org) in tema di prevenzione delle ferite da punta o da taglio in ambiente ospedaliero e sanitario.
L’Italia è rappresentata in HOSPEEM da ARAN (Agenzia per la Rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni – www.aranagenzia.it ). L’Agenzia, istituita dal D.Lgs 29/1993, ha sede in Roma, ed è un organismo tecnico, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa, gestionale e contabile. L’ARAN ha la rappresentanza legale di tutte le pubbliche amministrazioni in sede di contrattazione collettiva nazionale.

L’Italia è rappresentata in EPSU da FP-CGIL (www.fpgcil.it) e FPS-CISL (www.fplcisl.it).

Una tappa fondamentale nell’iter di promulgazione della direttiva 2010/32/UE è rappresentata dalla risoluzione dell’11 febbraio 2010 con la quale il Parlamento Europeo ha accolto la proposta di direttiva e dalla quale si estraggono i seguenti significativi “considerando”:

  • considerando che le ferite da punture di aghi possono comportare la trasmissione di oltre venti virus potenzialmente letali, fra cui il virus dell’epatite B, dell’epatite C e dell’HIV/AIDS, e dunque costituiscono un grave pericolo per la salute...
  • ... considerando che le ferite da punture e altre lesioni causate da strumenti medici taglienti rappresentano uno dei rischi più comuni e gravi per i lavoratori sanitari in tutta Europa; che il personale ospedaliero e i lavoratori sanitari sono spesso a rischio di infezioni causate da ferite provocate dall’uso di aghi o altri strumenti taglienti...
  • ... considerando che studi indipendenti hanno dimostrato che si può prevenire la maggioranza delle lesioni provocata da aghi migliorando la formazione e le condizioni di lavoro, nonchè tramite l’uso generale di strumenti medici più sicuri dotati di meccanismi di protezione delle parti taglienti...
  • ... considerando che studi indipendenti hanno dimostrato che si può prevenire la maggioranza delle lesioni provocata da aghi migliorando la formazione e le condizioni di lavoro, nonchè tramite l’uso generale di strumenti medici più sicuri dotati di meccanismi di protezione delle parti taglienti...
  • ... considerando che gli esperti stimano a oltre un milione all’anno le ferite da punture di aghi nell’Unione Europea...
  • ... considerando che l’impatto psicologico ed emotivo conseguente a una ferita causata dalla puntura di un ago o da altro oggetto tagliente può essere enorme, anche se poi non viene contratta alcuna infezione, in quanto il lavoratore e la sua famiglia affrontano molti mesi di incertezza sui problemi di salute conseguenti alla ferita...
  • ... considerando che l’entrata in vigore dell’accordo quadro contribuirà ampiamente a proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori attivi nel settore ospedaliero e sanitario...
  • ... considerando che è necessario garantire il massimo livello possibile di sicurezza nell’ambito di lavoro ospedaliero e ovunque si svolgano attività sanitarie...
  • ... accoglie con favore e .... raccomanda la rapida adozione ed attuazione delle misure definite nella proposta di direttiva, in quanto i lavoratori in questione hanno già atteso cinque anni prima che questo serio problema fosse portato all’attenzione della Commissione.
  • La direttiva 2010/32/UE si compone di soli cinque semplici articoli e dall’allegato “Accordo quadro in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario”:

  • Articolo 1 – La presente direttiva attua l’accordo quadro, che figura in allegato, firmato il 17 luglio 2009 dalle parti sociali HOSPEEM e EPSU, in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario.
  • Articolo 2 – Gli stati membri stabiliscono le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate ai sensi della presente direttiva. Le sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive.
  • Articolo 3 – (1) Gli stati membri pongono in vigore le disposizioni legislative e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi entro l’11 maggio 2013 o si accertano che entro tale data le parti sociali attuino le disposizioni necessarie mediante un accordo. Essi informano immediatamente la Commissione. Quando gli stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli stati membri. (2) Gli stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
  • Articolo 4 – La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.
  • Articolo 5 – Gli stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Le finalità dell’accordo HOSPEEM-EPSU sono le seguenti:

  • Garantire la massima sicurezza possibile dell’ambiente di lavoro
  • Evitare ai lavoratori sanitari ferite provocate da ogni tipo di dispositivo medico tagliente (punture di aghi incluse)
  • Proteggere i lavoratori dal rischio
  • Definire un approccio integrato che includa la valutazione e la prevenzione dei rischi, la formazione, l’informazione, la sensibilizzazione e il monitoraggio
  • Porre in atto procedure di risposta e di follow-up

I principali strumenti indicati per il raggiungimento di tali finalità sono:

  • La valutazione dei rischi.
  • L’elaborazione di una politica globale e coerente di prevenzione che tenga conto della tecnologia, dell’organizzazione del lavoro, delle condizioni di lavoro, dei fattori psico-sociali legati all’esercizio della professione e dell’influenza dei fattori legati all’ambiente di lavoro.
  • La definizione ed attuazione di procedure di utilizzo e di eliminazione sicure di dispositivi medici taglienti e di rifiuti contaminati.
  • La soppressione dell’uso non necessario di oggetti taglienti o acuminati introducendo modifiche nella pratica e, sulla base dei risultati della valutazione dei rischi, fornendo dispositivi medici dotati di protezione di sicurezza.
  • L’informazione, la sensibilizzazione e la formazione dei lavoratori.
  • Il programma di vaccinazione.

RISCHIO CHIMICO

Il personale sanitario è soggetto al rischio chimico in relazione non solo all'utilizzo di sostanze chimiche (ad esempio detergenti, disinfettanti, sterilizzanti, ...), ma anche alla preparazione e somministrazione di farmaci (farmaci antibiotici, antiblastici/antitumorali).

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CORRETTO UTILIZZO DEI DISPOSITIVI

La direttiva 2010/32/UE pur fornendo una serie di definizioni non chiarisce cosa sidebba intendere per "dispositivo con meccanismo di protezione".
La Regione Emilia-Romagna recepisce i criteri pubblicati fissati da varie Agenzie Internazionali Regolatorie.

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SICUREZZA DI TAGLIENTI E PUNGENTI PER L'OPERATORE SANITARIO

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